Curiosità

Lettere dal Passato: San Mango e il Re Ferdinando II

SAN MANGO SUL CALORE. Con la rubrica  “Lettere dal passato” ricostruiamo la storia dell’Irpinia, mettendo insieme testimonianze vere e tangibili. Un viaggio nei meandri del passato irpino attraverso le lettere scritte dai nostri compaesani e custodite all’Archivio di Stato di Avellino.

Questa settimana, il Comune di San Mango sul Calore e i mandati di coazione del Regio Potere di Ferdinando II.

La lettera

 “Per esecuzione del disposto negli articoli 212 e 213 della Legge  dè 12 Dicembre 1816. Il signor Modestino Sibilia, domiciliato nel Comune di San Mango sul Calore, essendosi reso moroso al pagamento della somma di ducati cinquantadue, giusta la notata riportata nello stato discusso dell’esercizio. In conseguenza viene precettato alla pronta soddisfazione della somma di sopra notata: in difetto il seguente mandato di coazione sarà esecutivo con la pegnorazione, e vendita dei mobili, e col sequestro degli immobili 24 ore dopo la notifica del presente atto, a termini delle citate disposizioni di Legge. Salvo ogni altro dritto dell’Amministrazione.”

(Stralcio della lettera, comune di San Mango sul Calore 21 Marzo 1841)

Questa lettera mette in chiaro come ogni atto privato e/o  pubblico fosse regolato dalla stessa esecuzione amministrativa. Ogni relazione sociale era  trascritta a mano e vidimata dal responsabile di settore, operatore comunale atto a redigere e registrare ogni passo che regolamentasse la situazione in atto.

Nel caso specifico di restituzione morosa gli atti venivano registrati prima con atto di richiamo e successivamente intenzionale alla riscossione coatta dettata in termini non solo legali ma temporali.

Nel passaggio dalla comunicazione alla esecuzione coatta non c’era possibilità per il soggetto indebitato di frazionare il danaro. Ogni singolo pegno da pagare doveva essere restituito nello stesso modo in cui era stato utilizzato e in egual moneta.

La rigidità del pegno rendeva l’azione del moroso molto più seriosa nell’assolvimento del debito piuttosto che intromettere una leggerezza temporale che lasciava, non solo il creditore in fase di attesa perenne ma che non permetteva il flusso monetario giusto per l’assolvimento di altri probabili problemi da risolvere.

A cura di Elizabeth Iannone

 

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