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Cervinara, i redditi dei politici: quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri?

Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri comunali di Cervinara? Ecco i redditi del sindaco Filuccio Tangredi, degli assessori e dei consiglieri comunali. I redditi sono stati acquisiti dal sito ufficiale del Comune e dall’amministrazione trasparente.

Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri di Cervinara?

Nessuno degli attuali amministratori in carica ha pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Cervinara i propri dati reddituali. Il sindaco Filuccio Tangredi, i membri della giunta e del consiglio comunale non hanno comunicato i redditi ma soltanto le indennità di carica per l’anno 2015.

Comune di Cervinara: i redditi degli amministratori

  • Filuccio Tangredi (sindaco):
    • Indennità di carica 2015: 2.509.98 euro
  • Caterina Lengua (vicesindaco):
    • Indennità di carica 2015: 1.254,99 euro
  • Carmelo Tondino (assessore):
    • Indennità di carica 2015: 564,75 euro
  • Anna Marro (assessore):
    • Indennità di carica 2015: 564,75 euro
  • Giovanni Bizzarro (assessore):
    • Indennità di carica 2015: 1.129,50 euro
  • Pellegrino Casale (presidente del consiglio comunale):
    • Indennità di carica 2015: 250,99 euro
  • Paola Pallotta (consigliere):
    • Indennità di presenza per ogni seduta: 16,25 euro
  • Raffaella Cioffi (consigliere):
    • Indennità di presenza per ogni seduta: 16,25 euro
  • Luigi Romano (consigliere):
    • Indennità di presenza per ogni seduta: 16,25 euro
  • Vincenzo Iuliano (consigliere):
    • Indennità di presenza per ogni seduta: 16,25 euro
  • Veronica Spiotta (consigliere):
    • Indennità di presenza per ogni seduta: 16,25 euro
  • Pierpaolo Porcelli (consigliere):
    • Indennità di presenza per ogni seduta: 16,25 euro
  • Massimo Marra (consigliere):
    • Indennità di presenza per ogni seduta: 16,25 euro

Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici?

Riferimento normativo:

Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016
Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;

il curriculum;

i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”

Dichiarazione non obbligatoria per i comuni sotto i 15mila abitanti

N.B.: La dichiarazione ex art. 14 c.1, lett. f) D. Lgs. 33/2013 non è dovuta per i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Del. ANAC n. 144/2014 e n. 241/2017)

Cosa succede se non si pubblicano i dati? Le sanzioni

L’art 437 del  dlgs n. 97 /16 è intervenuto modificato l’art 46 del dlgs 33/2013 precisando che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Inoltre l’art. 36 della stessa legge modificando la disciplina dell’art 45 del D. Lgs.  n. 33/2013  , attribuisce ad “Anac un potere di ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione”.  Infatti  ove l’Auorità rilevi la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni, ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni. Il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare. Anac segnala l’inottemperanza all’Ufficio per i procedimenti disciplinari nonché alla Corte dei conti, ove ravvisi anche altri profili di responsabilità.

La mancata pubblicazione di tutti gli incarichi, esterni e interni, nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, determina l’applicazione delle sanzioni per l’avvenuta erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti responsabili del conferimento degli incarichi. È quanto affermato dalla Corte dei Conti con sentenza n.185/2018, la quale continua affermando che il danno discende «dalla violazione gravemente colposa di un preciso obbligo normativo, vigente all’epoca in cui la condotta è stata posta in essere, cui è conseguita una spesa indebita per l’ente locale».

Per eventuali errori, comunicazioni o segnalazioni, scrivere a direttore@occhionotizie.it

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