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Provincia di Avellino: i redditi di sindaci, assessori e consiglieri

Quanto guadagnano sindaci, assessori e consiglieri comunali dei comuni della provincia di Avellino? Ecco i redditi degli amministratori dei comuni della provincia di Avellino. I redditi sono stati acquisiti dai siti ufficiali e dalle sezioni di amministrazione trasparente di ogni singolo comune.

Quanto guadagnano sindaci, assessori e consiglieri della provincia di Avellino?

Non tutti gli attuali amministratori in carica dei vari comuni di Avellino hanno pubblicato sul sito ufficiale i propri dati reddituali. In questa tabella è possibile trovare i redditi di sindaci, assessori e consiglieri comunali di ogni singolo comune della provincia di Avellino, nel caso in cui questi siano stati pubblicati sui siti ufficiali.

Provincia di Avellino: i redditi di tutti i comuni

Clicca sul singolo comune per visualizzare i dati reddituali.

 Comune

Popolazione

Avellino 54.561
Ariano Irpino 22.572
Montoro 19.740
Solofra 12.485
Mercogliano 12.288
Monteforte Irpino 11.780
Atripalda 10.998
Cervinara 9.578
Grottaminarda 8.076
Avella 7.831
Montella 7.744
Mirabella Eclano 7.637
Serino 6.951
Lioni 6.155
Forino 5.363
Mugnano del Cardinale 5.330
Montemiletto 5.312
San Martino Valle Caudina 4.899
Baiano 4.751
Calitri 4.630
Sant’Angelo dei Lombardi 4.203
Altavilla Irpina 4.166
Nusco 4.155
Aiello del Sabato 4.040
Bisaccia 3.811
Pratola Serra 3.807
Frigento 3.731
Sperone 3.703
Montecalvo Irpino 3.663
Rotondi 3.591
Gesualdo 3.483
Caposele 3.476
Lauro 3.456
Montefalcione 3.326
Volturara Irpina 3.256
Manocalzati 3.188
Bagnoli Irpino 3.160
Fontanarosa 3.136
Sturno 3.083
Contrada 3.051
Prata di Principato Ultra 2.959
Flumeri 2.950
Sirignano 2.894
Montemarano 2.853
Vallata 2.686
Cesinali 2.602
Venticano 2.543
San Michele di Serino 2.497
Bonito 2.423
Capriglia Irpina 2.418
Paternopoli 2.407
Calabritto 2.364
Roccabascerana 2.362
Taurasi 2.357
Pietradefusi 2.347
Lacedonia 2.304
Chiusano di San Domenico 2.264
Montefredane 2.263
Santo Stefano del Sole 2.186
Ospedaletto d’Alpinolo 2.123
Torella dei Lombardi 2.111
Castelfranci 2.014
Quindici 1.936
Melito Irpino 1.934
Andretta 1.901
Quadrelle 1.876
Grottolella 1.860
Domicella 1.838
Pago del Vallo di Lauro 1.823
Casalbore 1.791
Aquilonia 1.731
Guardia Lombardi 1.698
Marzano di Nola 1.693
Moschiano 1.676
Villanova del Battista 1.648
San Sossio Baronia 1.610
Castelvetere sul Calore 1.589
Summonte 1.589
Lapio 1.563
Pietrastornina 1.553
Taurano 1.548
San Potito Ultra 1.547
Teora 1.516
Sant’Andrea di Conza 1.507
Santa Lucia di Serino 1.406
Carife 1.404
Vallesaccarda 1.352
Conza della Campania 1.351
Montefusco 1.322
Torre Le Nocelle 1.286
Morra De Sanctis 1.268
Santa Paolina 1.218
Scampitella 1.215
Luogosano 1.173
San Mango sul Calore 1.172
Savignano Irpino 1.139
Candida 1.122
Castel Baronia 1.110
Zungoli 1.088
Villamaina 1.003
Cassano Irpino 975
Trevico 967
Tufo 874
Rocca San Felice 843
Sant’Angelo all’Esca 815
Senerchia 811
Monteverde 783
San Nicola Baronia 761
Salza Irpina 751
Sant’Angelo a Scala 713
Greci 676
Parolise 664
Sorbo Serpico 611
Torrioni 533
Chianche 497
Montaguto 417
Petruro Irpino 351
Cairano 315

Perché è obbligatorio pubblicare i redditi dei titolari di incarichi politici?

Riferimento normativo:

Rif. normativo Artt. 13 e 14 D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016
Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze;

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;

il curriculum;

i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.”

Dichiarazione non obbligatoria per i comuni sotto i 15mila abitanti

N.B.: La dichiarazione ex art. 14 c.1, lett. f) D. Lgs. 33/2013 non è dovuta per i componenti degli organi di indirizzo politico nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (Del. ANAC n. 144/2014 e n. 241/2017)

Cosa succede se non si pubblicano i dati? Le sanzioni

L’art 437 del  dlgs n. 97 /16 è intervenuto modificato l’art 46 del dlgs 33/2013 precisando che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Inoltre l’art. 36 della stessa legge modificando la disciplina dell’art 45 del D. Lgs.  n. 33/2013  , attribuisce ad “Anac un potere di ordine al corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione”.  Infatti  ove l’Auorità rilevi la mancata pubblicazione di atti, documenti e informazioni, ne ordina la relativa pubblicazione entro 30 giorni. Il mancato adempimento costituisce illecito disciplinare. Anac segnala l’inottemperanza all’Ufficio per i procedimenti disciplinari nonché alla Corte dei conti, ove ravvisi anche altri profili di responsabilità.

La mancata pubblicazione di tutti gli incarichi, esterni e interni, nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, determina l’applicazione delle sanzioni per l’avvenuta erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti responsabili del conferimento degli incarichi. È quanto affermato dalla Corte dei Conti con sentenza n.185/2018, la quale continua affermando che il danno discende «dalla violazione gravemente colposa di un preciso obbligo normativo, vigente all’epoca in cui la condotta è stata posta in essere, cui è conseguita una spesa indebita per l’ente locale».

Per eventuali errori, comunicazioni o segnalazioni, scrivere a direttore@occhionotizie.it

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